Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli

150 150 STUDIO STRODER

La Circolare INPS n. 116 del 02/10/2020 ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del congedo introdotto dall’art. 5 del D.L. n. 111 del 08.09.2020 (c.d. Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli). Tale congedo prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti di astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente di età inferiore a quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Il congedo riguarda i periodi di quarantena disposti nel periodo compreso tra il 09.09.2020 (entrata in vigore del D.L. n. 111/2020) ed il 31.12.2020.

La circolare indica i REQUISITI necessari per la fruizione del congedo in oggetto nonché le situazioni di compatibilità/incompatibilità con altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente.

In particolare, viene precisato che tale congedo:

  • può essere fruito da entrambi i genitori conviventi ma solo in modalità alternata (non negli stessi giorni);
  • non può essere fruito se l’altro genitore convivente sia disoccupato o non svolga alcuna attività lavorativa;
  • può essere fruito solo nel caso in cui entrambi i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal relativo provvedimento.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata sulla base delle medesime regole previste per il congedo parentale; art. 23, D.lgs. n. 151/2001, ad eccezione del c. 2 del medesimo articolo) e la relativa contribuzione figurativa.

Considerato che nell’articolo 5, comma 3, del D.L. N. 111/2020, si stabilisce che l’indennità è riconosciuta “in luogo della retribuzione”, nella circolare INPS n. 116/2020 viene specificato che sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

Il congedo in oggetto può essere fruito esclusivamente in modalità giornaliera e non anche oraria.

La domanda di congedo deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, indicando anche gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena.

Può essere presentata anche per periodi antecedenti la data di presentazione, purché ricadenti nel periodo 09/09/2020 – 31/12/2020.