Esonero contributi previdenziali per aziende che non richiedono la cassa integrazione

150 150 STUDIO STRODER

L’art. 3 D.L. 104/2020 prevede:

Al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all’articolo 1 del presente decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni), ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su   base   mensile.

L’esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

L’INPS, con messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, ha previsto, per la fruizione dell’esonero in commento, l’invio di una specifica richiesta da parte dei datori di lavoro: sarà necessario, tramite il cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi -> Sgravio art. 3 D.L. 14/08/2020, n. 104”, presentare un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione 2Q. Con tale istanza i datori dovranno dichiarare:

  1. le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  1. la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  1. la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  1. l’importo dell’esonero.

La richiesta di attribuzione di tale codice deve essere inoltrata PRIMA della trasmissione del flusso Uniemens in cui si intende beneficiare dell’esonero.

Infatti le aziende interessate, dovranno esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L903”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”; e nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

OGGETTO dell’esonero (Circolare INPS n. 105 del 18/09/2020): la contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti. Nella determinazione delle contribuzioni effettivamente oggetto dell’esonero è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
  • il contributo ai fondi di solidarietà bilaterale, alternativi, integrazione salariale, territoriali
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua

CHI può accedere al beneficio: l’esonero contributivo è ammesso nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le stesse matricole per le quali si è fruito dei trattamenti ai sensi del DL 18/2020 (pertanto non si potrà dare luogo ad un credito DM10, ma al massimo un abbattimento dei contributi nel mese di fruizione).

La previsione ha lo scopo di incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale. Qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, non potrà più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19.

Ovviamente molti sono ancora i dubbi su tali normative